SPETTA AI TURNISTI IN SANITÀ IL SERVIZIO MENSA O UN SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA?

1. Il quadro normativo di riferimento.

Il diritto alla pausa e alla fruizione del pasto trova il suo fondamento primario nell’art. 8 del d. lgs. n. 66/2003, che recepisce le direttive comunitarie in materia di organizzazione dell’orario di lavoro.

La norma stabilisce che, qualora l’orario di lavoro ecceda il limite delle sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per una pausa, le cui modalità e durata sono stabilite dai contratti collettivi al fine del recupero delle energie psicofisiche.

Nel pubblico impiego, tale precetto si coniuga con le disposizioni dei vari CCNL di comparto (tra i quali quello della Sanità oggetto di interesse in questo contributo, i quali disciplinano l’accesso alla mensa o, in subordine, l’attribuzione di modalità sostitutive (buoni pasto o indennità).

2. La natura giuridica del buono pasto.

La giurisprudenza di legittimità ha a lungo dibattuto sulla natura del buono pasto.

L’orientamento ormai consolidato (ex multis: Cass. civ., sez. lavoro, n. 16135/2020) nega la natura retributiva del beneficio, qualificandolo come una agevolazione di carattere assistenziale o una prestazione di “welfare aziendale” strettamente collegata alle modalità di esecuzione della prestazione.

3. Sulla facoltà dell’Amministrazione di istituire il servizio mensa.

In una recentissima sentenza in data 11.3.2026 n. 5477, la Corte di Cassazione ha avuto modo di sottolineare che la disposizione contenuta nell’art. 29 del CCNL Comparto Sanità 20.9.2001, prevede che le Aziende “possono” e non debbono istituire mense o, in alternativa, garantire l’esercizio di mensa con modalità sostitutive; la relativa decisione spetta pertanto alla discrezionalità dello stesso datore di lavoro, compatibilmente con le risorse disponibili.

4. Turnisti o non turnisti: quale tutela?

La questione che principalmente occupa le aule giudiziarie riguarda, tuttavia, la distinzione tra il regime applicato ai turnisti e quello riguardante i non turnisti prima e dopo l’entrata in vigore dei CCNL Comparto Sanità del 21.5.2018 e del 2.11.2022.

Sulla base di un’interpretazione letterale delle clausole dei CCNL appena citati i turnisti dovrebbero essere esclusi dal servizio mensa.

Non così per i non turnisti che invece avrebbero avuto diritto di fruire del servizio mensa secondo le regole generali.

Allo stato, la giurisprudenza riconosce il diritto alla mensa per i dipendenti turnisti e non turnisti relativamente al periodo di vigenza dei contratti collettivi antecedenti a quelli sopra richiamati.

Resta, tuttavia, per l’Amministrazione resistente la possibilità di opporre argomenti difensivi che, pur in assenza nei CCNL 2018 e 2022 citati di una formulazione letterale che valga ad escludere i turnisti dal servizio mensa, consenta quanto meno di differenziarne il trattamento rispetto ai non turnisti.

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